Salario minimo e retribuzione
Oltre alle norme sulla parità di trattamento dei lavoratori distaccati, la Direttiva UE n. 957 del 2018 modifica il riferimento al salario minimo con il concetto più ampio di retribuzione, che comprende tutti gli elementi costitutivi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e contratti collettivi.
La Direttiva estende le voci per cui si prevede l'applicazione della legge dello Stato membro ospitante - alloggio, indennità o rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria – e impone agli stati membri la trasparenza retributiva.
Un aspetto di grande importanza è che la Direttiva, adottata in Italia con il Decreto Legislativo n. 122/2020, rafforza la tutela dei lavoratori distaccati. Infatti, nel caso in cui la durata massima del distacco superi i 12 mesi, al lavoratore distaccato verranno applicate tutte le condizioni di lavoro e di occupazione stabilite dallo Stato ospitante.
Alcuni esempi per i paesi europei
In Francia, dal 1° maggio 2023 il salario minimo è fissato a 11,52 euro orari lordi.
Sulla base di 35 ore settimanali di lavoro, il salario netto mensile ammonta quindi a 1.319,50 euro (1.747,20 euro lordi).
Va, in ogni caso, identificato il contratto collettivo applicabile sulla base dell’attività svolta e del luogo in cui si svolge la prestazione di servizi al fine di garantire al lavoratore distaccato le stesse condizioni salariali.
In Germania, dal 1° luglio 2023 il salario minimo è fissato a 10,45 euro orari lordi, con conseguente aumento a 12 euro orari lordi dal 1° ottobre 2023.
Inoltre, in base al Minimum Wage Act, l’obbligo di notifica decade quando il dipendente percepisce regolarmente un salario mensile superiore a € 2.000 lordi. In questo caso, il datore di lavoro deve dimostrare il pagamento di tale salario nei 12 mesi precedenti alla trasferta.
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